Bonus 55%: dal 2010 nuovi valori di trasmittanza per le finestre
Dalle Entrate chiarimenti sui documenti per accedere all'agevolazione in caso di sostituzione dei serramenti.
La Legge Finanziaria 2008 ha previsto dal 1° gennaio 2010 un inasprimento dei limiti di trasmittanza termica previsti per i serramenti ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale del 55%. Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale in caso di sostituzione delle finestre (vetro+telaio), i nuovi serramenti dovranno rispettare i limiti di trasmittanza termica stabiliti dal DM 11 marzo 2008.
Nuovi limiti di trasmittanza
Questo decreto, attuativo della Finanziaria 2008, rende di fatto obbligatori nella zona climatica A (la più calda, che però conta solo due comuni) i serramenti a prestazioni termiche rinforzate per l'accesso al bonus fiscale del 55%. Dal 1° gennaio 2010 i valori limite ammissibili scendono in modo significativo nelle zone climatiche E ed F (le più fredde), rispettivamente a 1,6 W/m2K e 1,4 W/m2K, mentre nelle zone climatiche B, C e D i valori di trasmittanza termica Uw sono più contenuti.
Limiti applicabili alla data di inizio lavori.
A questo proposito UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe) – che tra l'altro sta esercitando pressioni sulle autorità governative affinché tali limiti siano rivisti – ricorda che per accedere alle detrazioni del 55% per la sostituzione dei serramenti (vetro+telaio) è necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica applicabili alla data di inizio dei lavori. Nel caso in cui la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria – quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) al Comune - si presenta quindi la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.
Risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, interpellata a questo proposito da UNCSAAL, ha chiarito che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti. Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del cliente al costruttore di serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori.
Trasmissione dei dati all'Enea.
Per quanto riguarda invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (come la compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), bisogna fare riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori. È quanto afferma sia la FAQ 43 dell’ENEA che la guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” del giugno 2008 (pag.11) redatta dall’Agenzia delle Entrate.
La Faq 43 dell'Enea
Di seguito riportiamo il testo integrale della “FAQ ENEA” 43:
Domanda - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
Risposta.
Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.